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Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Testo vigente

Capo I

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Scopi della legge

1. La presente legge ha lo scopo di favorire la costruzione in Italia, per conto di nazionali, nel periodo di un triennio dalla data della sua entrata in vigore, di navi mercantili di qualita' corrispondenti alle particolari esigenze della economia nazionale, nei limiti di tonnellaggio di stazza lorda consentiti dallo stanziamento di cui all'art. 34 in rapporto all'entita' ed al Complesso dei benefici dalla legge stessa stabiliti.

2. La presente legge ha altresi' lo scopo di favorire la modificazione, trasformazione e riparazione delle navi mercantili, in quanto anch'esse corrispondano alle particolari esigenze dell'economia nazionale.

Capo II. Provvidenze per le nuove costruzioni

Art. 2 Ammissione ai benefici

1. Coloro che intendano commettere la costruzione delle navi, di cui al primo comma del precedente articolo, devono farne richiesta al Ministero della marina mercantile entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Dotto termine e' di giorni 60 per le costruzioni previste dall'art. 26.

2. Spetta al Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo seguente, di ammettere ai benefici del presente capo le costruzioni che meglio rispondano agli scopi indicati nell'art. 1.

3. Se le richieste superano il limite di tonnellaggio complessivo previsto, il Ministro puo' promuovere, indicando le modalita' ed i termini, i raggruppamenti dei richiedenti ai fini della costruzione delle singole navi.

4. Se le richieste non raggiungono il limite di tonnellaggio previsto, il Ministro, fermo il disposto dell'articolo 13, puo' prorogare per non oltre un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

5. Qualora si verifichino casi di decadenza ai sensi del primo comma dell'art. 13, il Ministro per la marina mercantile puo' ammettere nuove domande, nei limiti del tonnellaggio previsto dall'art. 1, stabilendo i relativi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

6. Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato previsto dall'art. 3, provvede alla ripartizione del complesso del tonnellaggio delle navi da costruire fra i vari cantieri navali italiani, tenuto conto, nei limiti del possibile, della libera contrattazione fra committenti e costruttori, nonche' della capacita' produttiva, qualitativa; e quantitativa e del carico di lavoro di ciascun cantiere. Ai cantieri dell'Italia meridionale saranno assegnate costrizioni in misura non inferiore al 30 per cento dell'intero tonnellaggio previsto.

7. Delle somme non utilizzate per deficienza di richieste, sara' disposto con altra legge.

Art. 3 Comitato tecnico

1. Il Comitato di cui all'articolo precedente e' composto:

  1. 1° del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, che lo presiede;

  2. 2° del direttore generale del Naviglio;

  3. 3° del direttore generale del Traffico e della navigazione;

  4. 4° di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; 5° di cinque esperti di chiara fama scelti dal Ministro per la marina mercantile.

2. Esercitano le funzioni di segreteria del Comitato un funzionario amministrativo ed uno tecnico, che abbiano un grado non inferiore al 7°.

3. Il Comitato ha pure il compito di esprimere il suo parere sui progetti delle navi da adibire ai servizi di comunicazione indispensabili. In tal caso il Comitato e' integrato con due delegati del Ministero della difesa Marina.

Art. 4 Contributo sui materiali

1. Ai costruttori di navi mercantili per conto di nazionali e' corrisposto, per ogni quintale del peso complessivo della nave, un contributo sui materiali di:

  1. a) lire 2500 per le navi a scafo metallico ed a propulsione meccanica;

  2. b) lire 1800 per le navi a scafo di legno ed a propulsione meccanica fino a 500 tonnellate di stazza lorda;

  3. c) lire 1500 per le navi a scafo di cemento armato fino a 500 tonnellate di stazza lorda;

  4. d) lire 2100 per i velieri a scafo metallico e lire 1200 per i velieri a scafo di legno.

2. Qualora nella costruzione delle navi vengano impiegati apparati motori completi o singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) o parti staccate di essi o apparecchi o macchinari ausiliari di bordo o parti staccate di essi, provenienti dall'estero, al contributo sui materiali e' apportata una riduzione di lire 3500 per ogni quintale di materiali importati dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni ed i fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione.

3. Tuttavia il contributo sui materiali spettante per la costruzione delle navi a propulsione meccanica non potra', in nessun caso, essere inferiore a lire 2100, 1200 e 1000, a seconda che si tratti di scafi metallici, di legno o di cemento armato, per ogni quintale del peso complessivo dell'intera costruzione, diminuito del peso dell'apparato motore degli altri macchinari e apparecchi o parti di essi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'anse, per i forni e fondi per caldaie, provenienti dall'estero.

Art. 5 Contributo di ammortamento

1. Ai proprietari delle navi mercantili a propulsione meccanica, costruite in conformita' dell'art. 1, e' corrisposto un contributo di ammortamento nella misura indicata nelle tabelle annesse alla presente legge.

2. Il contributo predetto e' calcolato in funzione della velocita' alle prove e del volume globale interno per le navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, ed in base alla stazza lorda ed alla potenza dell'apparato motore per quelle di stazza lorda fino a 500 tonnellate.

3. Agli effetti dell'applicazione delle tabelle di cui al primo comma del presente articolo, la velocita' da prendere per base per la determinazione della misura del contributo di ammortamento, le condizioni di assetto della nave durante le prove, la potenza dell'apparato motore ed i consumi di combustibile, sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Qualora nella costruzione di una nave mercantile vengano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti staccate di apparati motore o parti staccate di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo, provenienti dall'estero, al contributo di ammortamento e' applicata una riduzione pari a quella che sarebbe stata apportata, ai sensi dell'art. 15, al contributo di miglioramento nel caso di costruzione isolata dell'apparato motore o degli apparecchi o macchinari ausiliari di bordo.

5. Salvo il caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni e di fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione di contributo, qualora il peso del complesso costitutivo di apparato motore o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, superi la meta' del peso dell'apparato motore completo o del complesso o dell'apparecchio o macchinario ausiliario, nella cui costruzione vennero impiegati, come pure nel caso di impiego di apparati motori completi o di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo completi, provenienti dall'estero, la riduzione del contributo di ammortamento e' pari all'intero contributo di miglioramento determinato ai sensi del successivo art. 15.

Art. 6 Contributo integrativo

1. Ai proprietari delle navi mercantili ammesse al contributo di ammortamento di cui al precedente articolo e' inoltre corrisposto, alla data di entrata in effettivo esercizio della nave, un contributo integrativo pari al sesto del prezzo della nave alla data predetta, al netto del contributo di ammortamento, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

2. Qualora nella costruzione della nave vengano impiegati materiali o macchinari di cui all'art. 7 lettera a) e b), importati dall'estero, in franchigia o non, il prezzo della nave agli effetti del contributo integrativo e' determinato al netto del costo dei materiali e dei macchinari stessi.

3. Il prezzo della nave e' accertato ed approvato secondo le norme indicate nel regolamento.

4. L'importo complessivo del contributo sui materiali, del contributo di ammortamento e del contributo integrativo, non puo' superare il terzo del prezzo della nave e la meta' di tale prezzo per le navi da pesca.

Art. 7 Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza

1. Per la costruzione in Italia di navi mercantili per conto di nazionali e' concessa la importazione in franchigia daziaria, secondo le norme stabilite dal regolamento:

  1. a) di tutti i materiali metallici greggi e semilavorati, degli alberi a manovella, delle linee d'asse, dei forni e fondi per caldaie, del legname, necessari alla costruzione dello scafo, dell'apparato motore, degli apparecchi o dei macchinari ausiliari di (bordo e delle parti di complemento, di arredamento marinaresco e di attrezzatura;

  2. b) degli apparati motori completi, dei singoli complessi costitutivi di apparati motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti di essi o di apparecchi o macchinari ausiliari di bordo o parti staccate di essi.

2. La importazione dei materiali di cui al presente articolo e' anche esente dal diritto di licenza.

Art. 8 Esenzioni fiscali

1. I contratti di costruzione di navi mercantili complete, come pure quelli eventualmente separati per la nave e per il relativo apparato motore, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro ed i relativi corrispettivi di appalto sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

2. Le stesse agovelazioni si applicano altresi' alla prima vendita di navi costruite in proprio dai cantieri nazionali, sempre che, con l'atto di vendita presentato alla registrazione fiscale sia prodotto apposito certificato rilasciato da uno degli uffici di cui all'art. 234 del Codice della navigazione, attestante che la nave e' stata costruita in proprio dal cantiere o stabilimento che effettua la vendita.

Art. 9 Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile

1. I redditi derivanti dall'esercizio delle navi di nuova costruzione ammesse a godere dei benefici della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per i primi tre anni dalla data di entrata in effettivo esercizio delle navi.

Art. 10 Esenzione da requisizione e noleggio obbligatorio

1. Le navi di nuova costruzione, ammesse ai benefici del capo II della presente legge, sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di anni cinque dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo il caso di guerra e gli altri casi di emergenza, determinati con decreto del Presidente dei Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Per le navi cisterna di nuova costruzione la requisizione o il noleggio obbligatorio potranno essere disposti, nel quinquennio sopra indicato, soltanto in caso di guerra.

Art. 11 Apprestamenti difensivi

1. Le navi mercantili a scafo metallico devono avere strutture tali da consentire a scopo di difesa, l'armamento che sara' stabilito, compatibilmente con l'utilizzazione commerciale della, nave, dal Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina.

2. Le spese occorrenti per la predisposizione delle strutture di cui al precedente comma fanno carico al bilancio del Ministero della difesa - Marina, per le navi di cui al primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ed al bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi di cui al secondo comma del medesimo art. 25; e sono rimborsate agli aventi diritto secondo le norme stabilite dal regolamento.

3. Le navi mercantili da carico secco, di stazza lorda non inferiore alle 1500 tonnellate, devono avere installato, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, e mantenere in efficienza un picco da carico di portata non inferiore a:

  1. a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1500 a 2500 tonnellate;

  2. b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2500 a 5000 tonnellate;

  3. c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5000 tonnellate.

4. La spesa relativa alle installazioni di cui al precedente comma resta a carico dei proprietari delle navi.

5. Qualora il Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina - ritenga necessario richiedere l'impianto di un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel comma precedente, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

6. Le navi mercantili, escluse le cisterne, di velocita' oraria alle prove uguale o superiore a 14 miglia, devono avere, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque, per la eventualita' di trasporto di uomini o quadrupedi.

7. L'onere relativo ai lavori occorrenti agli effetti del comma precedente resta a carico dei proprietari.

8. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, i committenti debbono, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, sottoporre i piani all'Ufficio di Stato Maggiore della, marina, che indichera' i lavori da eseguirsi prima del termine fissato dall'art. 13 per l'inizio della costruzione.

9. Il Ministro per la difesa, su conforme parere del Capo di Stato Maggiore della marina militare, puo' concedere deroghe agli obblighi di cui al presente articolo alle navi che per particolari dettagli costruttivi non sono ritenute atte a ricevere gli apprestamenti di cui sopra.