Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire 80.000.000
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Cassa, depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire ottanta milioni da destinarsi alla estinzione di passivita' ed al normale andamento della gestione dell'Ente stesso.
Art. 2
1. La somministrazione del mutuo di cui al precedente articolo potra' effettuarsi, su richiesta dell'Ente suddetto, in unica soluzione oppure a rate, non oltre il 31 marzo 1949.
Art. 3
1. L'ammortamento delle somme somministrate decorrera' dal 1 aprile 1949 e sara' effettuato mediante il pagamento di trenta annualita' costanti posticipate calcolato all'interesse annuo del 5,80%.
2. Le annualita' di ammortamento saranno pagate a rate semestrali, scadenti il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno.
Art. 4
1. Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.
2. Ove l'Ente nazionale per le Tre Venezie non esegua il pagamento delle rate di ammortamento delle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale, dara' comunicazione della inadempienza al Ministero del tesoro, il quale provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato alla Cassa depositi e prestiti a termini dell'art. 1949 del Codice civile.
3. In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sara' iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli immobili di proprieta' dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, che offrano adeguata garanzia.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data in Roma, addi' 12 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI