Ammissione dell'Italia all'Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per accettare la convenzione sottoscritta a Washington il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.0.) ed a darvi piena ed intera esecuzione.
Art. 2
1. Alla spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, sara' provveduto con le maggiori entrate accertate con apposita variazione allo stato di previsione dell'entrata.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni all'uopo necessarie.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI