Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la, seguente legge:
Art. 1
1. I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero, purche':
1) se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di eta' e contino otto anni di servizio; se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 30° anno di eta' e contino otto anni di servizio.
Art. 2
1. I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima della entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purche' abbiano compiuto il 30° anno di eta' e contino otto anni di servizio.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla; osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI