diritto.io

Riorganizzazione dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano) istituito con regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, modificato dal regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 995, si propone i seguenti scopi:

  1. 1) provvedere all'organizzazione e alla gestione delle esposizioni triennali internazionali delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, gia' promosse e gestite dal Consorzio Milano Monza Umanitaria, ed autorizzate in via permanente dall'art. 1 della legge 2 luglio 1929, n. 1178;

  2. 2) promuovere ed incrementare gli studi delle arti applicate artigianali ed industriali e dell'architettura moderna, a mezzo di un proprio centro di studi ("Centro studi Triennale di Milano");

  3. 3) sovraintendere, anche a mezzo del Centro studi Triennale, alla soluzione dei problemi e allo sviluppo delle direttive urbanistiche, edili e architettoniche del Quartiere sperimentale modello della Triennale di Milano, compreso nel piano regolatore della citta' di Milano e denominato "Q T 8".

2. Le esposizioni previste dal n. 1 del presente articolo hanno sede permanente nel Palazzo dell'Arte, eretto dalla fondazione Bernocchi, e nelle zone adiacenti del Parco di Milano, determinate mediante accordi col comune di Milano, nonche' nel Quartiere sperimentale modello ("Q T 8").

Art. 2

1. Sono organi amministrativi dell'Ente:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) il Consiglio di amministrazione;

  3. 3) i revisori dei conti.

2. Sono organi tecnici:

  1. 1) la Giunta esecutiva;

  2. 2) il "Centro studi Triennale di Milano".

Art. 3

1. L'Ente e' amministrato da un Consiglio composto di diciannove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rispettivamente designati:

  1. a) otto, dal Consiglio comunale di Milano, di cui uno scelto tra gli appartenenti al Centro studi Triennale di Milano e due scelti fra gli appartenenti alla Societa' Umanitaria;

  2. b) due, dal Ministero della pubblica istruzione;

  3. c) due, dal Ministero dei lavori pubblici;

  4. d) due, dal Ministero dell'industria e del commercio;

  5. e) uno, dal Ministero degli affari esteri;

  6. f) uno, dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti;

  7. g) uno, dall'organizzazione sindacale degli artigiani a carattere nazionale piu' rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  8. h) uno, dall'organizzazione sindacale degli artisti a carattere nazionale piu' rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  9. i) uno, dall'Istituto lombardo di scienze e lettere.

2. Con lo stesso decreto viene nominato il presidente del Consiglio di amministrazione tra i membri di cui alla lettera a) del comma precedente.

Art. 4

1. All'inizio di ogni esposizione sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre revisori dei conti designati, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione e dal comune di Milano. Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal comune di Milano.

2. I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili concernenti la gestione dell'ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'ente e dei documenti relativi, la regolarita' della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno una volta all'anno, verifiche di cassa.

3. I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione. Essi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e, ove lo reputino necessario, a quelle della Giunta esecutiva.

Art. 5

1. Lo statuto dell'Ente sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio e sentito il Consiglio di Stato.

2. Nello statuto saranno anche contenute le norme concernenti le attribuzioni degli organi dell'Ente.

Art. 6

1. Sono abrogate le norme dei decreti-legge 25 giugno 1931, n. 949, e 3 giugno 1938, n. 995, che siano incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - GONELLA - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI