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((Autorizzazione della spesa di lire 195.000.000 per il finanziamento della lotta contro la formica argentina e della spesa di lire 6.000.000 per assicurare il normale funzionamento dei servizi fitopatologici))

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 201.000.000, delle quali lire 195.000.000 per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro la formica argentina (Iridomyrmea humilis) e lire 6.000.000 per assicurare il normale funzionamento dei servizi fitopatologici.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente sara' provveduto con le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 3

1. Quando si tratti di difendere dai danni case private, magazzini, depositi e alberghi, le spese sono a carico degli interessati.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI