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Devoluzione all'autorita' giudiziaria ordinaria delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile, davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sono devolute alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

Art. 2

1. I giudizi per le controversie indicate nell'articolo precedente, che alla data d'entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni di prima istanza e le Commissioni compartimentali arbitrali, possono essere riassunti davanti il tribunale competente a cura della parte piu' diligente con atto notificato all'altra parte, che deve contenere:

  1. 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale si deve comparire;

  2. 2) il nome delle parti;

  3. 3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

  4. 4) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 del Codice di procedura civile.

2. Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione trasmette il fascicolo degli atti del procedimento alla cancelleria del tribunale.

3. Se la riassunzione del giudizio davanti il tribunale non avviene entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione si estingue.

Art. 3

1. I giudizi per le controversie indicate nell'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni centrali, possono essere riassunti davanti la Corte suprema di cassazione a cura della parte piu' diligente con ricorso, diretto alla Corte, sottoscritto a norma dell'art. 365 del Codice di procedura civile e notificato all'altra parte, che deve contenere:

  1. 1) l'indicazione delle parti;

  2. 2) l'indicazione della decisione impugnata;

  3. 3) il richiamo del ricorso alla Commissione centrale.

2. Il ricorso riassuntivo deve essere depositato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione, a pena d'improcedibilita', nel termine di venti giorni dalla notificazione, insieme alla, procura speciale, se questa e' conferita con atto separato, e alla richiesta di trasmissione di cui al comma successivo.

3. Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione centrale trasmette la decisione impugnata, il ricorso contro la medesima e gli atti del procedimento alla cancelleria della Corte suprema di cassazione. Tale richiesta e' restituita dalla segreteria al richiedente munita di visto per essere depositata insieme al ricorso riassuntivo.

4. Se la riassunzione del giudizio davanti la Corte suprema di cassazione non avviene entro il termine di set mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione centrale si estingue.

Art. 4

1. Le decisioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state pronunciate sulle controversie indicate nell'art. 1 dalle Commissioni di prima istanza e dalle Commissioni compartimentali arbitrali e rispetto alle quali non sia ancora decorso, alla data predetta, il termine per ricorrere alle Commissioni centrali, sono soggette al ricorso per cassazione in conformita' alle norme del Codice di procedura civile. Se alla data di entrata in vigore della presente legge la decisione sia stata notificata, il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla data predetta.

Art. 5

1. La Corte suprema di cassazione, se nelle ipotesi pio viste negli articoli 3 e 4 della presente legge accoglie il ricorso, rinvia la causa al tribunale competente a conoscere della controversia, che deve essere indicato nella sentenza della Corte suprema di cassazione. La sentenza pronunziata nel giudizio di rinvio non e' soggetta ad appello.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI