Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Ente autonomo Volturno di Napoli un'anticipazione di L. 184.843.000 per provvedere a particolari esigenze della gestione dell'Ente medesimo.
Art. 2
1. L'Ente autonomo Volturno rimborsera' l'anticipazione di cui all'articolo precedente mediante 40 semestralita' posticipate, a far luogo dal 1 gennaio 1952, al tasso del 5 per cento.
Art. 3
1. Alla, copertura della spesa derivante dalla anticipazione di cui ai precedenti articoli, si provvedera' con le disponibilita' residue del capitolo 793 aggiunto "Anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alle Imprese industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato per forniture, ecc." inscritte in bilancio in dipendenza delle autorizzazioni disposte con i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 10 agosto 1945, n. 526 e col decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1306.
2. La suddetta somma di L. 184.843.000 sara' versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario, da istituirsi nella categoria "Movimento di capitali".
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PALLA - LOMBARDO - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI