Autorizzazione straordinaria di spesa di L. 1.500.000,000 per sussidi integrativi di esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la concessione dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949.
Art. 2
1. I sussidi integrativi di esercizio possono essere accordati per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna di preminente interesse pubblico sempre che i concessionari abbiano applicato tutti i provvedimenti consentiti per l'adeguamento delle tariffe ed attuino quei provvedimenti che risultino idonei a migliorare le condizioni dei servizi e i risultati economici della gestione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI