Modificazioni all'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facolta' di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, e' aggiunto il seguente:
"Fino alla data suindicata, possono, altresi', essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del genio navale, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404".
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI