Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato
Testo vigente
Capo I. Nuove disposizioni sulla liquidazione del trattamento di quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 novembre 1948 in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.
Art. 2
1. In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti nell'ultimo triennio o in un minor periodo di servizio, la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20
Art. 4
1. Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quali risultano aumentate per effetto delle successive modificazioni, sono ulteriormente maggiorate del 60 per cento.
Art. 5
1. L'assegno suppletivo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed dovuto - a modifica di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita'.2
Art. 6
1. Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato si applicano sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come disposto dal precedente art. 3.
2. Per i sergenti maggiori dell'Esercito e per i pari grado della Marina e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, nonche' per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dei Corpi armati che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041, la ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica sulle paghe limitatamente alle misure considerate come aumenti ai sensi del precedente art. 3.
3. Alle nuove e maggiori ritenute derivanti dall'applicazione dei due precedenti commi sara' data attuazione a cominciare dalla data che sara' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro.
Art. 7
1. Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, si computano, ai fini della liquidazione della pensione, sulla base dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha, cessato di percepire le competenze predette.
2. Nel caso pero' di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dalla applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.
3. Le competenze accessorie, di cui al precedente comma, agli effetti dell'applicazione della ritenuta per Fondo pensioni, continuano ad essere commisurate in una somma uguale ad un quinto dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.
4. Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilita' della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte, considerato aumentato ai sensi del precedente art. 3.
5. La norma di cui al precedente comma si applica a favore delle vedove dei pensionati morti dal 1 novembre 1948 in poi.
Capo II. Perequazione delle pensioni.
Art. 8
1. Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti entro il 31 dicembre 1949 con decreto ministeriale soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.
Art. 9
1. La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua:
1° prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paglie o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data del 1 novembre 1948, considerati aumentati ai sensi del precedente art. 3;
2° applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermita' e il grado di inabilita' a suo tempo accertati. Se pero' la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova, pensione privilegiata sara' desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione;
3° attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.
2. Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente art. 5. Nulla e' innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidita' e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
Art. 10
1. Per determinare il nuovo trattamento di quiescenza, fermi restando la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio, l'assimilazione delle classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili considerati nell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la media originaria si effettua con le corrispondenti classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili contemplati dagli ordinamenti in vigore alla data del 1 novembre 1948.
2. Per le pensioni assoggettate o da assoggettare a perequazione in base al regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si considera il grado di assimilazione accertato in applicazione del decreto stesso.
3. La progressione degli stipendi, paglie o retribuzioni nel grado si effettua esclusivamente in base all'anzianita' effettiva di grado, sempreche' non sia piu' favorevole l'assimilazione dello stipendio, paga o retribuzione originari a quelli corrispondenti, risultanti dalle tabelle in vigore alla data del 1 novembre 1948.
4. Per le pensioni dei salariati, gia' iscritti al terzo gruppo degli operai comuni, si considera, ai fini della nuova liquidazione, la paga della categoria seconda, di cui alla tabella 1, allegato III, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, qualora gli interessati si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 7, paragrafo primo, comma quarto, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.
5. Per il personale delle Ferrovie dello Stato, le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al quinto dello stipendio tabellare, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti in vigore alla data del 1 novembre 1948, corrispondenti allo stipendio, agli assegni e ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.
Art. 11
1. Per coloro i quali fruiscono di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sara' presa a base del calcolo della nuova pensione quella liquidazione da cui risulti il trattamento piu' favorevole.
2. La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923, anziche' quella spettante alla data di effettiva cessazione.