Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il penultimo capoverso dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' sostituito dai seguenti:
"Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero.
Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesima dovra' essere riferito nella riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative".
Art. 2
1. Il secondo comma dell'art. 7 e l'intero art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono sostituiti dal seguente articolo:
2. Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
"Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. "Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale".
Art. 3
1. L'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' sostituito dal seguente: "E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:
1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione generale di grado non inferiore al 6°;
2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura, e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale, nonche' del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;
3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione;
4) un esperto in qualita' di membro effettivo e uno in qualita' di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. "In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attivita' nel campo della cooperazione.
"I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. "La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente. "La Commissione e' convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che ha facolta' di partecipare alle sue adunanze. "La segreteria della Commissione e' costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro".
Art. 4
1. All'art. 11, comma secondo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dopo le parole: "previdenza sociale" sono inserite le parole: "sentita la Commissione centrale".
Art. 5
1. Al testo del primo comma, dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' sostituito il seguente:
"La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un Comitato composto dal presidente, o dal vicepresidente, da due membri scelti tra quelli indicati ai numeri 1) e 2) dell'art. 3 e da due membri scelti fra quelli indicati al n. 3) dell'articolo predetto".
Art. 6
1. All'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
"d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577".
Art. 7
1. Il primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello State 14 dicembre 1947, n. 1577, e' sostituito dai seguenti:
"Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.
2. "Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle societa' alle disposizioni del comma precedente possono esser prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo".
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - GRASSI -
VANONI - PELLA - TUPINI
- SEGNI - CORBELLINI -
LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI