Modificazione dei requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Con effetto dal 1 ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI