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Adeguamento della indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennita' di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, prevista dal decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 220, e' stabilita, nelle seguenti misure annue:
Celibi Ammogliati
Ispettori generali.. grado 4° L. 120.000 L. 144.000 Questori e Ispettori
generali........... " 5° " 112.800 " 136.800 Vice questori....... " 6° " 101.000 " 125.600 Commissari capi..... " 7° " 88.000 " 107.200 Commissari.......... " 8° " 82.000 " 101.200 Commissari aggiunti. " 9° " 72.800 " 84.800 Vice commissari..... " 10° " 54.400 " 66.400 Vice commissari ag-
giunti............. " 11° " 51.440 " 57.200 Volontari........... " 49.440 " 55.200

Art. 2

1. L'aumento dell'indennita' prevista dall'articolo precedente spetta unicamente ai funzionari di pubblica sicurezza che sono addetti a servizi attivi di polizia con esclusione di tutti coloro che disimpegnano solo servizi burocratici.

Art. 4

1. L'aumento dell'indennita' prevista dall'art. 1 ha decorrenza dal 1 luglio 1948.

2. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verra' fatto fronte, per l'esercizio 1948-1949, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI