Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge.
Art. 2
1. E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ed il secondo comma, gia' modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946 n. 336, sostituito dal seguente:
"Contro la, esclusione prevista dal punto secondo, gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione, il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti, avra' facolta' di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto".
Le deliberazioni per l'esclusione dall'inquadramento in ruolo, adottate in dipendenza delle disposizioni come sopra abrogate, si intendono decadute.
Art. 3
1. Gli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale telegrafica gia' dispensati dal servizio a seguito di epurazione e per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio.
2. Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio e quello di revoca della dispensa e' considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo versamento delle prescritte ritenute. Ove il procedimento di epurazione venga estinto in virtu' del precedente art. 1, il periodo di sospensione cautelare e' considerato utile a tutti gli effetti.
3. Nel caso che non sussistano le condizioni per l'inquadramento in ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni, i riammessi saranno mantenuti in servizio fino alla scadenza naturale del contratto; se questa e' giu' sopravvenuta, il contratto si intendera' prorogato fino alla data dell'accertamento della mancanza delle condizioni di cui sopra.
4. Per gli ausiliari riassunti in servizio ai sensi della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, decorre dalla, data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. I ricevitori postali telegrafici, i gerenti con titolo a, sistemazione e gli agenti rurali effettivi gia' dispensati dal servizio in seguito a procedimento di epurazione per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio.
2. La riammissione del personale di cui al precedente comma e di quello per il quale e' stata pronunciata, l'estinzione del giudizio od il proscioglimento avverra' nello stesso posto da cui venne rimosso, ovvero a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in altro posto di pressoche' uguale importanza.
Art. 5
1. Le domande di cui ai precedenti articoli dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta, giorni dalla entrata in vigore della presente legge, o l'Amministrazione e' tenuta ad adottare le conseguenti decisioni entro sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine.
Art. 6
1. Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1945, n. 18, i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti rurali effettivi, sottoposti a procedimento disciplinare possono presentare, entro dieci giorni dalla, data, della contestazione dell'addebito, domanda di essere dispensati dal servizio. In tal caso la dispensa e' adottata con provvedimento ministeriale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI