Proroga del termine di validita' dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine di validita' dei biglietti gratuiti per i famigliari dei membri del Parlamento, di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e' prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949.
2. In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validita' il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI