Modificazione dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo all'autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di L. 6.000.000 alla Cooperativa edilizia "Aurelia"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 30 agosto 1926, n. 1524, e' sostituito dal seguente:
"Gli appartamenti di proprieta' della Cooperativa edilizia "Aurelia" a suo tempo concessi in affitto agli impiegati del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione in numero non inferiore al quarto di quelli costruiti dalla predetta Cooperativa, s'intendono concessi in assegnazione agli attuali affittuari, con gli stessi diritti ed obblighi pertinenti agli assegnatari degli altri appartamenti della Cooperativa medesima".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI