Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, fissato in lire 50 milioni con l'art. 3 del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, viene elevato a lire 100 milioni mediante trasferimento della somma occorrente dalla riserva ordinaria della azienda bancaria.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI