Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' esteso il trattamento giuridico ed economico stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in quanto applicabili, dalle altre norme eventualmente piu' favorevoli relative al personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, salvo quanto e' disposto nella presente legge.
2. Al predetto personale telefonico non di ruolo sono attribuite le qualifiche di ingegnere avventizio, impiegato avventizio, telefonista avventizio, meccanico avventizio e commesso avventizio, in relazione alle mansioni e al titolo di studio.
Art. 2
1. Il personale di ruolo in servizio nella Azienda di Stato per i servizi telefonici alla, data di entrata in vigore della presente legge, il quale non sia gia' classificato nelle categorie di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e' classificato nella categoria III, se proveniente dalle qualifiche di tecnico telefonista, operaio meccanico, e nella, categoria IV, se proveniente dalla qualifica di commesso.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale in servizio nell'Azienda predetta con la denominazione di diurnista e' nominato avventizio.
Art. 3
1. Per il periodo intercorso tra il 1 maggio 1947 e l'entrata in vigore della presente legge, al personale in servizio con la denominazione di diurnista nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 9, 11, 16, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1917, n. 207, e successive integrazioni.
2. Al personale medesimo si intende attribuito dal 1 maggio 1947 o dalla successiva data di assunzione, ove gia' non ne fosse provvisto, il trattamento di retribuzione stabilito dal regio decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni, secondo la categoria di classificazione risultante dal precedente articolo.
3. Qualora l'importo della retribuzione e degli assegni personali in effettivo godimento al 1 maggio 1947 o alla successiva data di assunzione risulti superiore a quello della nuova retribuzione spettante ai sensi del precedente comma, la differenza si intende conservata come assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione per scadenza periodica o per eventuale passaggio di categoria.
4. Tale assegno personale non e' valutabile nella retribuzione iniziale sulla quale sono concessi gli aumenti quadriennali ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1917, n. 207.
5. In caso di nomina, in ruolo, alla dipendenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'assegno medesimo e' conglobato nella retribuzione base ai fini dell'attribuzione, a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, della differenza tra la retribuzione cosi' calcolata e lo stipendio iniziale del grado conseguito.
6. Le norme di carattere economico contenute nel presente articolo si applicano anche al personale considerato dal primo e secondo comma dell'art. 14 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, salvo quanto e' stabilito per tale personale in materia di assegno ad personam attribuibile all'atto del collocamento nelle tabelle origaniche dell'Azienda.
7. Limitatamente al periodo indicato nel primo comma, le disposizioni del presente articolo non hanno effetto sulla misura delle competenze accessorie corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni e integrazioni, nei riguardi del personale assunto con trattamento economico diverso da quello stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni.
Art. 4
1. Il criterio di classificazione stabilito dal precedente art. 2 vale ad ogni effetto per il computo della durata del servizio non di ruolo gia' prestato.
2. Ai fini di tale computo, il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1941 con la qualifica di "operaio" gia' vigente nell'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' assimilato a quello successivamente prestato con la qualifica di "operaio meccanico".
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI