Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del Fondo nazionale per il soccorso invernale per l'anno finanziario 1948-1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ad integrazione del Fondo nazionale per il soccorso invernale e' concesso, da parte dello Stato, un contributo di lire un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.
Art. 2
1. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenuta nel terzo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49, di cui alla legge 1 aprile 1949, n. 140.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI