Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativi alla esclusione dei cittadini italiani di nazionalita' non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI