Ratifica dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948: a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati; d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi tra la Francia, l'Italia ed il Belgio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato ella Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948;
a) Convenzione generale tendente a coordinare la applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati;
d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - FANFANI