Concessione di un contributo straordinario di L. 7.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato un contributo straordinario di lire 7.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-49 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.
Art. 2
1. In adempimento al disposto di cui all'art. 81 della Costituzione, il contributo di cui all'articolo precedente e' prelevato dalla maggiore entrata di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1 luglio 1948-30 giugno 1949.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(Data, a Roma, addi' 8 giugno 1919
EINAUDI
DE GASPRI - SFORZA PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI