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Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Testo vigente

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti fissi gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della concessione.

2. Le spese relative ai lavori e provviste gia' effettuati all'atto della presentazione della domanda di concorso statale saranno determinati in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea e degli impianti, dalla data di sospensione dell'esercizio a quella effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio, eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sara' applicabile l'art. 4 del decreto medesimo.

3. I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai sub-concessionari o ad enti pubblici e privati che in sostituzione dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione dei lavori.

Art. 2

1. Per la riparazione del materiale rotabile e d'esercizio di proprieta' dei concessionari e per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e d'esercizio in sostituzione di quello andato perduto o distrutto puo' essere concesso un concorso dello Stato sino ai 50 per cento della spesa prevista.

2. Quando il materiale rotabile sia, di proprieta' dello Stato e l'Amministrazione governativa non intenda provvedere direttamente alla riparazione ed alla sostituzione, al concessionario, preventivamente autorizzato a provvedere, sara' accordato un concorso sino all'importo totale della spesa necessaria.

Art. 3

1. Per le tramvie extraurbane, per le linee di navigazione interna, per le filovie per le funicolari aeree e terrestri in servizio extraurbano; per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano e per le linee di navigazione in servizio urbano esercitate da aziende municipalizzate od in maggioranza di proprieta' del Comune o della Provincia, puo' essere accordato, per le riparazioni degli impianti fissi non riversibili allo Stato alla fine della concessione, un concorso nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista e, per la riparazione e sostituzione del materiale rotabile e di esercizio e dei natanti di proprieta' dei concessionari, un concorso sino al 50 per cento della spesa prevista.

2. Per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano, sono escluse dal concorso le spese che, per la riattivazione ed il ripristino di impianti e di materiale rotabile, le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprieta' del Comune o della Provincia abbiano sostenuto con mezzi propri o, comunque, riversandone il relativo onere alle Amministrazioni comunali da cui dipendono, fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni di guerra.

3. Per i natanti e gli impianti delle linee di navigazione interna, che siano di proprieta' dello Stato. E' applicabile il comma secondo del precedente art. 2; per quelli gratuitamente riversibili allo Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 4

1. Quando sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, potra' farsi luogo alla sostituzione integrale o parziale della linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema salvo, per la nuova concessione allo stesso concessionario, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di stato in base alle norme vigenti in materia.

2. Anche per tali casi valgono le disposizioni degli articoli 1 e 2.

Art. 5

1. I concorsi accordati in base all'art. 1, all'art. 2, comma secondo, ed all'art. 4 della presente legge, per gli impianti gratuitamente riversibili allo Stato, saranno assoggettati a revisione a lavori ultimati, se i costi della mano d'opera, dei materiali da costruzione, degli impianti fissi, del macchinario e del materiale rotabile, verificatisi nel corso dei lavori e delle provviste, applicati alle stesse quantita' di lavori e provviste ammesse nei preventivi in base ai quali e' stato determinato il concorso, portino in complesso ad un aumento o diminuzione superiore all'alea del 10 per cento della spesa che e' servita di base per la determinazione del concorso medesimo. A tal fine il concessionario, nel corso dei lavori, dovra' presentare, ogni bimestre, all'Ufficio governativo di vigilanza, la situazione dei lavori e provviste eseguiti in ciascun mese del bimestre, con i quantitativi ammessi nei preventivi.

2. I prezzi da, applicare nel procedimento di revisione saranno, per ciascun mese: a) per la mano d'opera, quelli stabiliti dagli accordi interconfederali e di categoria per le zone nelle quali ricadono i lavori di ricostruzione; b) per i materiali, quelli praticati sulla piazza per lavori analoghi.

3. Nessun aumento di spesa potra' essere ammesso per lavori e provviste che, a giudizio del Ministro per i trasporti, avrebbero potuto essere eseguiti e non siano stati invece eseguiti in relazione al tempo prescritto per l'ultimazione di tutti i lavori e di tutte le provviste ed alle eventuali proroghe debitamente autorizzate.

4. Qualora nel corso dei lavori si verificassero variazioni nel costo della mano d'opera e dei materiali anzidetti che portassero ad una variazione di oltre il 30 per cento nella spesa in base alla quale e' stato determinato il concorso dello Stato, il Ministro per i trasporti - per i lavori relativi ad opere, impianti fissi, macchinario e materiale rotabile di proprieta' dello Stato non ancora iniziati - procedera' alla revisione della corrispondente quota di concorso, applicando i prezzi aggiornati alle stesse quantita' ammesse per i lavori medesimi nei preventivi originari. Quando la nuova quota di concorso risultasse inferiore a quella originariamente concessa per i lavori anzidetti gli ammontari delle quote di concorso liquidabili, per i lavori medesimi, in base ai certificati di avanzamento, saranno dirotti, salvo conguaglio finale, nella stessa misura percentuale determinata per il concorso originariamente concesso.

5. Per gli eventuali procedimenti di revisione di cui al comma precedente, saranno seguite le stesse norme come sopra stabilite per la revisione finale.

Art. 6

1. La concessione dei concorsi previsti dalla presente legge esclude il diritto dei concessionari a qualsiasi compenso eventualmente spettante a titolo di risarcimento dei danni di guerra.

2. Qualora i concessionari avessero gia' percepito indennizzi per danni di guerra, il relativo ammontare andra' detratto dal contributo.

3. I decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro coi quali vengono accordati i concorsi, saranno comunicati al Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ed alle Intendenze di finanza delle circoscrizioni in cui si trovano le linee cui si riferiscono i concorsi medesimi.

Art. 7

1. Per la contabilita' dei lavori di ricostruzione e per il conto di liquidazione totale dei lavori stessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 213 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 8

1. La liquidazione degli accordati concorsi sara' fatta a misura dell'esecuzione dei lavori o dell'approvvigionamento del materiale mobile in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della spesa prevista e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori.

2. Nel caso di riconosciuta necessita', a giudizio insindacabile del Ministro per i trasporti, potranno essere concessi acconti sul concorso totale accordato per gli impianti e per il materiale mobile.

3. Gli acconti potranno essere accordati anche in pendenza della istruttoria per la determinazione del concorso, nella misura massima di un decimo dell'ammontare del concorso medesimo calcolato provvisoriamente sull'importo approssimativo della totale spesa presunta.

4. L'impiego degli acconti sara' controllato dai competenti uffici tecnici del Ministero dei trasporti.

Art. 9

1. Fino al 31 dicembre 1953 sono consentite le seguenti agevolazioni tributarie:

2. Le domande, i progetti, i verbali di accertamento, gli atti e contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori e delle provviste, gli stati di avanzamento dei lavori, gli atti di liquidazione e di collaudo, i certificati di liquidazione dei concorsi, gli atti di cessione ed i relativi certificati di riconoscimento sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Ove tali atti debbano essere registrati, sara' dovuta la sola imposta fissa di registro, oltre i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro.

Art. 10

1. I concorsi dello Stato e le anticipazioni - gia' accordati in applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946, n. 361 e 12 dicembre 1947, n. 1406 - saranno portati in detrazione dei concorsi assegnati in applicazione della presente legge.

2. I concorsi dello Stato eventualmente gia' accordati in piu' per materiale rotabile verranno ridotti nella misura prevista negli articoli 2 e 3 della presente legge e, se gia' pagati, l'eccedenza verra' detratta dalla spesa da prendersi a base per la determinazione totale dei concorsi dello Stato concedibili in applicazione della presente legge.

3. Qualora i concessionari abbiano usufruito delle anticipazioni bancarie previste dall'art. 9 del decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346 e di cui al decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, i maggiori concorsi concessi in virtu' della presente legge, rispetto alle precedenti disposizioni, saranno attribuiti, fino a concorrenza, alla estinzione anticipata delle anticipazioni stesse, tranne che gli Istituti finanziatori dichiarino di rinunciare al beneficio della garanzia sussidiaria statale e del contributo nel pagamento degli interessi, dal momento in cui la concessione del predetto maggiore concorso diventa operativa.

Art. 11

1. Con decorrenza 1 gennaio 1950 lo Stato ha diritto di partecipare ai prodotti netti delle ferrovie concesse ogni qualvolta questi eccedano il 6 per cento della parte tuttora esistente del capitale azionario approvato dal Governo quando sia concessionaria una societa' anonima e negli altri casi del capitale investito nell'azienda ferroviaria, da riconoscersi dal Governo come equivalente a capitale azionario.

2. La partecipazione dello Stato sara' nella misura della meta' della eccedenza.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sarannostabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.