Modificazione dell'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:
generale di divisione: un anno;
generale di brigata o maggiore generale: un anno;
colonnello: tre anni;
tenente colonnello: due anni;
maggiore: tre anni;
capitano: sette anni;
tenente: sei anni.
Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici".
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1947.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI