Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze, nonche' per gli ufficiali della Guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, nonche' per gli ufficiali della Guardia di finanza.
Art. 2
1. Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dovuto ai docenti per le lezioni svolte, nonche' le spese per l'acquisto dei diritti di autore per le monografie da pubblicare saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1948-49 la somma di lire 5.200.000, che dovra' essere stanziata su apposito capitolo da istituirsi, sara' prelevata dallo stanziamento del capitolo 83 - che viene ridotto d'altrettanto - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
Visto il Guardasigilli: GRASSI