Ripristino al 70° anno di eta' del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termini di legge.
Art. 2
1. Sono abrogati gli articoli 78 del regio decreto-legge 8 maggio 1824, n. 745 e 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.
Art. 3
1. Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1954, i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 anni di eta' saranno trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante-organiche degli uffici.
2. Detti funzionari non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promozione, ma potranno continuare ad esercitare le attuali funzioni.
Art. 4
1. Le disposizioni del precedente articolo si applicano altresi' ai cancellieri e segretari gia' trattenuti ai sensi della legge 27 dicembre 1948, n. 1520, anche se essi siano stati gia' dimessi dal servizio a norma della predetta legge.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI