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Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla, data del verbale di irreperibilita'.

2. In caso di successiva accertata reperibilita', sono reiscritti nei ruoli, con il proprio grado e la propria anzianita', anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza, nel grado.

3. Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra sono collocati in aspettativa, per prigionia di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

4. Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

Art. 2 Disposizione transitoria

1. Gli ufficiali che siano stati dichiarati irreperibili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cancellati dai ruoli con decorrenza da tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI