Accettazione ed esecuzione dell'Accordo Internazionale del grano firmato a Washington il 23 marzo 1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano, firmato a Washinigton il 23 marzo 1949.
Art. 2
1. Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - SEGNI - - BERTONE - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI