Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (Sesto provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dal Ministro per il tesoro.
Art. 2
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del bilancio, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dal Ministro per il tesoro.
Art. 3
1. Nei bilanci del Fondo di massa del Corpo della guardia) di finanza, dei Patrimoni riuniti ex-economali e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata dal Ministro per il tesoro.
Art. 4
1. Per gli effetti di cui all'art. 81 - quarto comma - della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere netto risultante dalla presente legge, vengono destinate, per milioni 10 e per milioni 200, le somme rimaste disponibili sulle maggiori entrate recate rispettivamente dal primo e dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio finanziario 1948-49 e per l'importo di milioni 19.558,1 corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio medesimo (quinto provvedimento).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1919
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI