Modificazione dell'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' ratificato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, con le modifiche di cui all'articolo successivo.
Art. 2
1. L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, e' modificato come segue:
"I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'art. 6, incorrono nella pena pecuniaria di L. 200.000, da applicarsi su proposta della Commissione centrale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio.
"Per la prima recidiva, la pena pecuniaria e' di L. 500.000; per la seconda, di L. 1.000.000; per ciascuna delle successive, di L. 2.000.000.
"Per la riscossione della pena pecuniaria si applicano le norme del testo unico 1 aprile 1910, n. 639".
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI - PELLA - LOMBARDO - BERTONE
Visto, il Guardasigilli: GRASSI