Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - LOMBARDO SCELBA - VANONI - PELLA - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI