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Deroga all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario

Testo vigente

La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Ai concorsi banditi da parte del Ministro per la grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purche' abbiano a suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso bandito con decreto Ministeriale 22 ottobre 1941 o non abbiano potuto presentarla per essersi trovati nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1949
EINAUDI
Da GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli - GRASSI