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Facolta' di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;

Art. 1

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono col loro consenso, essere trattenuti - per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge - nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI