Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
1. E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola 1947-48, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla, panificazione ed alla pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi.
2. Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di produzione nazionale affluiti ai "Granai del popolo", si tiene conto:
1) delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli:
a) prezzo base;
b) conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto;
c) maggiorazione prezzo corrisposta per il grano selezionato da seme non utilizzato per le semine e fatto conferire ai "Granai del popolo", per soddisfare inderogabili esigenze alimentari in base alle disposizioni delle competenti Amministrazioni;
d) premi di conferimento:
1) di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai "Granai del popolo" fino al 25 luglio 1947, per i Comuni di pianura e di collina e fino al 25 agosto 1947, per i Comuni di montagna;
2) di lire 200 a quintale per i cereali conferiti fino al 10 agosto 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 10 settembre 1947 per i Comuni di montagna;
3) di lire 400 o lire 200 a quintale per i conferimenti effettuati posteriormente alle date predette per comprovate cause di forza maggiore;
4) di lire 200 a quintale per conferimenti effettuati dopo le date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme;
2) del costo dei servizi riguardanti la gestione dei "Granai del popolo".
3. Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione, si tiene conto:
1) delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del secondo comma, lettera a), dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, del secondo comma, lettera a) dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, nonche' delle relative spese accessorie;
2) delle spese di magazzinaggio;
3) degli oneri incontrati in occasione dei trasporti.
Art. 2
1. L'accertamento dell'onere risultante a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo precedente, viene effettuato attraverso l'esame dei rendiconti di gestione, da compilare dalla, Federazione italiana dei consorzi agrari e dai Consorzi agrari provinciali e da presentare:
a) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste se relative alla gestione dei cereali di produzione nazionale affluiti ai "Granai del popolo";
b) all'Alto Commissariato dell'alimentazione se relativi alla gestione di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione.
2. Alla liquidazione dell'intero onere accertato provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato della alimentazione rimette, dopo l'esame di competenza e con il proprio benestare, i rendiconti di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa; con quello del tesoro e con l'Alto Commissariato della alimentazione, sentita la Corte dei conti.
Art. 3
1. In attesa della liquidazione finale dell'onere di cui all'art. 1 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, derivanti dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito anche per i "Granai del popolo" delle gestioni precedenti, e' autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dagli istituti finanziatori per la gestione nel 1947-48, nonche' di ulteriori acconti sulla residua esposizione finanziaria per le gestioni precedenti.
Art. 4
1. Per la corresponsione degli acconti di cui all'articolo precedente e' autorizzato un primo stanziamento di trentacinque miliardi di lire.
2. Gli acconti di cui innanzi sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste non oltre la misura massima dell'80 per cento per quanto riguarda la gestione 1947-48 e del 50 per cento per i residui delle precedenti gestioni dello scoperto bancario, quale risulta, dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende bancarie finanziatrici le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.
3. Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari e la Federazione italiana dei Consorzi agrari.
Art. 5
1. In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge, sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana, dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformita delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 6
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alla competenza dell'esercizio finanziario 1947-48, bilancio dell'agricoltura, parte straordinaria.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'indicato esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI