Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.
Art. 2
1. Il Ministro per i trasporti ha la facolta' di stabilire la, data di decorrenza dei singoli provvedimenti, tenuto conto delle economie conseguibili per effetto dei provvedimenti medesimi.
2. Le date di decorrenza suddette non potranno essere in nessun caso anteriori al 1 dicembre 1948.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI