Indennita' di studio e di carica ai provveditori agli studi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le indennita' di studio e di carica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e con decorrenza dal 1 aprile 1949.
Art. 2
1. L'indennita' di studio e' stabilita nella misura, di L. 6000 mensili e l'indennita' di carica nella misura di L. 7000.
Art. 3
1. Alla spesa occorrente per il corrente esercizio finanziario 1948-49 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, approvato con legge del 30 ottobre 1948, n. 1261.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a, portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI