Autorizzazione all'acquisto di materiali A.R.A.R
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'acquisto presso l'Azienda recuperi alienazione residuati di guerra (A.R.A.R.) di materiali occorrenti per la riorganizzazione dei servizi delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di complessive L. 5.182.522.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 2
1. L'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 1 deve essere destinata per lire tre miliardi alla riorganizzazione dei servizi dell'Esercito, per L. 1.182.522.000 a quella della Marina militare e per lire un miliardo a quella dell'Aeronautica militare.
2. La spesa predetta sara' compensata mediante inscrizione al capitolo n. 389 del bilancio della entrata per l'esercizio 1948-49 dei corrispondenti maggiori proventi ricavati dalla vendita di materiali residuati di guerra (A.R.A.R.).
3. Al Ministro per il tesoro e' data facolta' di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI