Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948
Testo vigente
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo e scambi di Note relativi alla protezione dei nominativi di origine e alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a partire dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo.
Art. 3
1. Le presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - VANONI - LOMBARDO BERTONE - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI