Misura dell'indennita' militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennita' militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile:
=====================================================================
| Celibi | Ammogliati
=====================================================================
Ufficiali: | |
Maggiore | L. 9.300 | L. 12.400
Capitani | L. 5.800 | L. 10.000
Tenenti e sottotenenti | L. 5.300 | L. 9.250
Sottufficiali: | |
Marescialli maggiori | L. 4.600 | L. 8.050
Marescialli capi | L. 4.400 | L. 7.700
Marescialli ordinari | L. 4.300 | L. 7.500
Brigadieri | L. 2.350 | L. 3.900
Vicebrigadieri | L. 2.200 | L. 3.650
2. L'indennita' mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata nella misura di L. 1200 nette.
Art. 2
1. La misura dell'indennita' militare e' ridotta:
1) di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;
2) di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.
Art. 3
1. Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1 aprile 1948.
Art. 4
1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 40 provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI