Applicabilita' fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, sono applicabili sino al 24 dicembre 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI -
Visto, il Guardasigilli: GRASSI