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Proroga del termine per le occupazioni temporanee dei terreni adibiti per i cimiteri di guerra alleati in Italia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I Prefetti, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, sono autorizzati a prorogare per un altro biennio la durata delle occupazioni temporanee dei terreni adibiti per l'impianto, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, quando all'espropriazione dei terreni stessi non sia possibile addivenire nel termine di cui all'articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - GRASSI - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI