Collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Angelo Jachino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' data facolta' al Ministro per la difesa di collocare, a domanda, in posizione ausiliaria l'ammiraglio d'armata in servizio permanente effettivo Angelo Jachino, al quale in tal caso viene conservato ad personam il trattamento economico di attivita' del grado fino, al raggiungimento del limite di eta' prescritto dalla tabella n. 8 annessa alla legge 6 giugno 1935, n. 1404.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI