Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado massimo del presidente e dei giudici militari del collegio giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946, n. 73, e' quello di generale di corpo d'armata o corrispondente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - GRASSI - VANONI - PULLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI