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Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore della zona di Santa Croce in Firenze

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le costruzioni di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 345, che saranno eseguite per l'attuazione del piano suddetto, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali anche se ultimate dopo il 26 novembre 1942, ma entro il 31 dicembre 1951, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 27 marzo 1941.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - GRASSI - VANONI -- GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI