Proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, e' prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.
2. L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.
Art. 2
1. L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, prima della scadenza di un triennio dalla data, della loro messa in esercizio, e' tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse di cui abbia goduto l'esenzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, Sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SARAGAT - VANONI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI