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Proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, prima della scadenza di un triennio dalla data, della loro messa in esercizio, e' tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse di cui abbia goduto l'esenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, Sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SARAGAT - VANONI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI