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Autorizzazione ad erogare compensi speciali per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro

Testo vigente

La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la corresponsione di speciali compensi al personale amministrativo, d'ordine e di servizio, centrale e provinciale dipendente dal Ministero del tesoro o comunque ivi in servizio, al personale della Corte dei conti, delle Ragionerie centrali, degli Uffici regionali di riscontro delle regioni, delle Ragionerie, dei Provveditorati regionali delle opere pubbliche, purche' appartengano al ruolo della Ragioneria generale (con esclusione di coloro che godono di altre indennita', assegni, diritti, proventi, compensi speciali a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, anche se non gravanti sul bilancio dello Stato), da erogare nel secondo semestre dell'anno 1949 in relazione ad eccezionali prestazioni di lavoro, e' autorizzata la spesa di lire 278.000.000 da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2

1. Per l'onere derivante dall'applicazione della presente legge verranno utilizzate le maggiori entrate derivanti dal versamento in conto "entrate eventuali" della somma di lire 278.048.645,85, quale importo degli utili netti ricavati da operazioni di negoziazione di valute estere effettuate in gestione speciale dalla Banca d'Italia per conto del tesoro.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI