Retrocessione a cittadini italiani gia' residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Societa' fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I cittadini italiani, residenti prima del 31 dicembre 1939 nei comuni di Sant'Orsola, Palu', Fierozzo, Frassilongo e Luserna, hanno diritto di riacquistare dalla Societa' fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano la proprieta' dei beni immobili da essi rispettivamente ceduti a detta societa'.
2. La riconsegna di tali beni immobili avverra' nello stato di fatto in cui essi si troveranno al momento della riconsegna stessa o in quello in cui essi si sono trovati nel momento in cui gli interessati ne hanno gia' preso possesso, senza che le eventuali mutazioni avvenute nella loro condizione diano titolo ad azione di qualsiasi natura.
3. I contratti agrari in corso conservano i loro effetti.
4. La Societa' fiduciaria germanica di liquidazione avra' diritto ad essere rimborsata del prezzo eventualmente pagato per l'acquisto, nonche' delle somme eventualmente versate per liberare gli immobili da ipoteche, canoni, censi, livelli ed, in genere, da diritti ed oneri reali, nonche' per il pagamento di tributi relativi al periodo anteriore alla data di acquisto ovvero posteriore alla ripresa di possesso degli interessati.
Art. 2
1. La domanda di riacquisto di cui al precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati residenti in Italia, al Commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli interessati residenti all'estero, tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Rappresentanza diplomatica o consolare, od a qualsiasi Missione ufficiale del Governo italiano, che provvede alla immediata trasmissione al Commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige.
3. Il Commissario del Governo, accertata la sussistenza nel richiedente del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1, trasmette la domanda alla D.A.T. per la stipulazione del contratto di retrocessione.
4. Agli effetti della presente legge, per il rilascio dei certificati di cittadinanza degli interessati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157.
Art. 3
1. Tutti gli atti e contratti relativi alla retrocessione dei beni di cui alla presente legge sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie.
2. Sono salvi gli emolumenti a favore dei conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi a favore degli uffici finanziari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI