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Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia, per i reati previsti nelle disposizioni penali del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena, comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la multa di lire ventimila.

2. Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, e' delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI