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Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari.

2. Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi il caffe', cacao e zucchero, purche' il peso del cacao non ecceda il chilogrammo, quello del caffe' i due chilogrammi e quello dello zucchero i tre chilogrammi, nonche' articoli di vestiario, calzature, sapone, dentifrici e i medicinali occorrenti per la cura personale del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina.

3. Quando il peso del caffe' o del cacao oppure dello zucchero, contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.

Art. 2

1. Il beneficio di cui all'art. 1 e' limitato ad un pacco per mese e per destinatario.

2. Per fruire del beneficio stesso ciascun pacco dovra' portare la dicitura "pacco familiare gratuito" e l'indicazione del contenuto e del relativo valore.

Art. 3

1. Chiunque raccoglie a scopo di lucro ordinazioni in Italia per la spedizione dall'estero di pacchi aventi le caratteristiche previste dall'art. 1, od invia, all'estero fondi per le ordinazioni medesime oppure provvede al pagamento sia diretto che indiretto dei pacchi stessi, e' punito con la multa da lire quarantamila a lire quattrocentomila, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene comminate per le infrazioni alla legge doganale e alle norme concernente i divieti e le restrizioni di carattere economico e valutario.

Art. 4

1. Cessa il vigore dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, ed 11 aprile 1948, n. 462.

2. Restano ferme tuttavia le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 dei decreti anzidetti per pacchi e merci ivi previsti presentati in dogana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo i chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, 3 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - BERTONE - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI